22.01.2008
H) Sistema di voto
Art. 37: Voto aperto
Gli organi del Partito deliberano, di regola, e riservato gli art. 35 e 38, per alzata di mano: le deliberazioni avvengono per appello nominale o a voto segreto se così è deciso prima di ogni votazione.
Art. 38: Voto segreto
Le nomine e le designazioni devono essere fatte a scrutinio segreto anche nel caso in cui il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi. E' nominato o designato al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Nel secondo turno è sufficiente
la maggioranza dei voti espressi. Non si tiene conto delle schede bianche.
Art. 39: Decisioni
Salvo disposizione contraria, le decisioni degli organi del Partito sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non sono computate le astensioni né le schede bianche o nulle.
Art. 40: Verifica dei poteri
Alle deliberazioni degli organi del Partito partecipano solo i membri legittimati a norma dello Statuto. All'inizio di ogni seduta si procede alla verifica dei poteri.
Art. 41: Consultazioni
La consultazione degli organi partitici può essere effettuata, a giudizio dell'organo che la promuove, in occasione delle riunioni previste e convocate per tale fine oppure anche per corrispondenza o altro mezzo tecnico analogo.
Art. 42: Campagne elettorali
Le campagne elettorali per il rinnovo dei poteri cantonali devono essere condotte sulla base di un documento elaborato con opportuno anticipo dalla Presidenza, discusso dalla Conferenza dei Presidenti distrettuali e da quella dei Presidenti comunali e approvato dal Comitato cantonale.
Questo documento deve in particolare contenere:
a) le direttive per la scelta dei candidati;
b) le direttive per l'organizzazione della campagna elettorale;
c) le indicazioni sul comportamento dei candidati.