22.01.2008
D) Organizzazione comunale
a) ASSEMBLEA COMUNALE
Art. 28: Composizione
L'Assemblea comunale è composta dagli aderenti al Partito che risiedono nel Comune. Essa è convocata almeno una volta all'anno.
Art. 29: Competenze
Sono di competenza dell'Assemblea comunale:
a) l'esame e la decisione di problemi politici a carattere comunale nonché l'esame di
questioni di portata distrettuale, cantonale e federale;
b) la nomina del Presidente, di uno o più Vicepresidenti e degli altri membri del Comitato comunale;
c) la nomina dei delegati comunali all'Assemblea distrettuale e al Congresso del Partito;
d) l'approvazione del regolamento di organizzazione della Sezione del Comune con facoltà
di organizzazione in rioni;
e) la scelta dei candidati al Municipio, al Consiglio comunale e alle altre cariche comunali e consortili;
f) la formulazione di eventuali proposte circa i candidati alla carica di Presidente cantonale del Partito, di Presidente distrettuale, di Consigliere di Stato e di deputato alle Camere federali.
b) COMITATO COMUNALE
Art. 30: Composizione
Il Comitato comunale è composto da 3 o più membri, ovvero:
a) dal Presidente comunale;
b) da uno o più Vicepresidenti;
c) dal Segretario;
d) da eventuali altri membri.
Art. 31: Competenze
Il Comitato comunale:
a) nomina il Segretario comunale del Partito;
b) cura l'organizzazione del Partito nel Comune;
c) concretizza le decisioni dell'Assemblea comunale e degli organi distrettuali e cantonali;
d) collabora con gli organi distrettuali e cantonali nell'opera di formazione politica dei
cittadini popolari democratici;
e) preavvisa l'Assemblea comunale su tutte le decisioni che spettano alla stessa.
c) COMMISSIONI E CONFERENZE COMUNALI
Art. 32: Commissioni e Conferenze consultive
I Comitati comunali possono costituire e convocare Commissioni e Conferenze comunali consultive.
d) SEZIONI INTERCOMUNALI O DI CIRCOLO
Art. 33: Costituzione
Nelle regioni ove i singoli Comuni non dispongono di forze sufficienti, più Sezioni comunali possono proporre di costituirsi in Sezioni intercomunali o di Circolo.
I delegati delle Sezioni intercomunali o di Circolo sono eletti analogamente alla proporzione prevista all'art. 7. Fa stato la somma dei voti popolari democratici ottenuti nei singoli Comuni.
II Comitato delle Sezioni intercomunali o di Circolo determina i temi che devono essere sottoposti all'Assemblea generale o all'Assemblea dei popolari democratici del singolo Comune.
In ogni caso restano di competenza dell'assemblea del singolo Comune i temi di competenza comunale e la designazione dei candidati per le elezioni comunali e dei delegati nei consorzi o enti intercomunali.