22.01.2008
C) Organizzazione distrettuale
a) ASSEMBLEA DISTRETTUALE
Art. 22: Composizione
L'Assemblea distrettuale è composta dai delegati comunali, dai membri di diritto, da un rappresentante di ogni Associazione riconosciuta e da tutti gli aderenti al Partito annunciatisi al Segretariato cantonale. I delegati comunali sono eletti, secondo l'art. 7.
Sono membri di diritto:
a. i Presidenti comunali e di Circolo;
b. i membri di diritto del Congresso domiciliati nel Distretto;
c. i membri del Comitato distrettuale;
d. i rappresentanti di ogni Associazione riconosciuta che fanno parte del Comitato
distrettuale.
Il Distretto di Lugano può suddividere la propria organizzazione secondo i Circondari elettorali.
In questo caso il responsabile del Circondario è membro di diritto del Comitato cantonale e della Commissione candidature.
Art. 23: Competenze
L'Assemblea distrettuale:
a. esamina e decide le problematiche politiche di carattere distrettuale;
b. esamina le questioni politiche di portata cantonale e federale;
c. nomina il Presidente, uno o più Vicepresidenti e gli altri membri del Comitato
distrettuale;
d. approva il regolamento di organizzazione del Distretto con facoltà di organizzazione in
Circoli;
e. designa i candidati per l'elezione del Gran Consiglio, riservata la ratifica del Comitato cantonale;
f. designa i candidati alle cariche distrettuali con facoltà di designazione ad opera di altro
organo in caso di organizzazione in Circoli.
Art. 24: Convocazione
L'Assemblea distrettuale si convoca ordinariamente almeno una volta all'anno. Essa è presieduta dal Presidente distrettuale. E' convocata in forma straordinaria dal Comitato distrettuale di sua iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Comitati comunali e di 1/10 dei delegati che dovranno indicare le trattande. L'Assemblea deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.
b) COMITATO DISTRETTUALE
Art. 25: Composizione
Il Comitato distrettuale è composto da 5 o più membri, ovvero:
a) dal Presidente distrettuale;
b) da uno o più Vicepresidenti;
c) dal Segretario;
d) da uno o più membri.
Art. 26: Competenze
Il Comitato distrettuale:
a) nomina il Segretario distrettuale;
b) cura l'organizzazione del Partito nel Distretto;
c) collabora con il Comitato nell'opera di formazione politica dei cittadini popolari
democratici;
d) preavvisa l'Assemblea distrettuale su tutte le decisioni che spettano alla
stessa;
e) si mantiene in contatto con gli Organi comunali.
c) COMMISSIONI E CONFERENZE DISTRETTUALI
Art. 27: Commissioni e Conferenze consultive
I Comitati distrettuali possono costituire e convocare Commissioni e Conferenze distrettuali consultive.