22.01.2008

B) Organizzazione cantonale

a) CONGRESSO

Art. 7: Composizione
Il Congresso si compone di tutti gli aderenti al Partito, dei delegati comunali e dei membri di diritto.

I delegati comunali sono eletti dalle Assemblee comunali in ragione di uno ogni trenta voti popolari democratici calcolati in base alle ultime elezioni del Gran Consiglio o frazione superiore a quindici; nella proposta dei candidati si dovrà tenere conto della rappresentanza delle categorie sociali e delle Associazioni riconosciute: la rappresentanza di ciascuno dei due sessi non può superare i due terzi dei mandati.

Sono membri di diritto:
a) i Presidenti comunali;
b) i Municipali e i Consiglieri comunali;
c) i membri del Comitato cantonale;
d) i candidati sulla lista per le ultime elezioni del Gran Consiglio
.
Art. 8: Competenze

a) approva lo statuto e il programma del Partito;
b) ratifica la designazione del Presidente cantonale;
c) prende le decisioni di ordine generale che interessano l'attività politica e decide tutte
le questioni sottoposte dal Comitato cantonale.

Esso può discutere e deliberare solo sulle trattande all'ordine del giorno.
Le organizzazioni distrettuali e comunali nonché le Associazioni riconosciute possono formulare al Comitato cantonale un mese prima dal Congresso ordinario delle proposte di trattande.

Art. 9: Convocazione

Il Congresso si riunisce ordinariamente nei tre mesi precedenti il rinnovo dei poteri cantonali e delle Camere federali. Il Congresso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Comitato lo ritenga opportuno e quando almeno tre Comitati distrettuali ne facciano domanda scritta alla Presidenza indicandone le trattande. La convocazione deve avere luogo entro 30 giorni ed è inviata ai delegati comunali, ai membri di diritto e agli aderenti al Partito annunciatisi al Segretariato, i quali hanno diritto di voto. Il Congresso può disciplinare, in via di regolamento, lo svolgimento dei lavori assembleari.

b) COMITATO CANTONALE

Art. 10: Composizione
Il Comitato cantonale si compone di tutti i delegati distrettuali e dei membri di diritto.
I delegati distrettuali sono eletti dalle Assemblee distrettuali in ragione di uno ogni quattrocento voti popolari democratici calcolati in base alle ultime elezioni del Gran Consiglio o frazione superiore a duecento; ogni Distretto designa almeno quattro membri. Nella proposta dei candidati si dovrà tenere conto della rappresentanza delle categorie sociali e delle Associazioni riconosciute; la rappresentanza di ciascuno dei due sessi non può superare i due terzi dei mandati.

Sono membri di diritto:
a) i membri della Presidenza che non sono altrimenti membri di diritto;
b) il/i Consigliere/i di Stato;
c) i deputati alle Camere federali;
d) i deputati in Gran Consiglio;
e) i Sindaci o su loro delega un Municipale o un Consigliere comunale;
f) un Municipale, designato dall'Assemblea comunale competente dei Comuni con più di 3000 iscritti in catalogo e privi di sindacato popolare democratico o su sua delega un Consigliere comunale;
g) i Presidenti distrettuali;
h) il Presidente e i Vicepresidenti della Conferenza dei Presidenti comunali;
i) i delegati del Partito all'Assemblea dei delegati del Partito democratico cristiano
svizzero;
l) il Coordinatore del Partito;
m) il Direttore o un redattore del Giornale;
n) cinque rappresentanti di ogni Associazione riconosciuta;
o) i rappresentanti del Partito negli enti e nei Consigli di amministrazione di importanza cantonale;
p) i delegati allo studio di questioni politiche particolari.
q) coloro che sono stati candidati sulle liste del PPD per le elezioni federali o cantonali limitatamente ai 4 anni seguenti la loro partecipazione alle elezioni.

Art. 11: Competenze generali

II Comitato cantonale:
a) applica e interpreta lo statuto;
b) verifica l'attuazione del programma;
c) dà seguito alle decisioni del Congresso;
d) vigila e promuove l'attività generale del Partito, della Presidenza e del Gruppo
parlamentare del Gran Consiglio;
e) tratta gli argomenti di rilevante portata di politica comunale, cantonale e federale;
f) decide le questioni che gli vengono demandate dalla Presidenza;
g) riconosce le Sezioni intercomunali o di Circolo;
h) approva i conti e emana il regolamento sul finanziamento del Partito;
i) discute e approva le relazioni del Presidente cantonale, del Capo Gruppo e del/dei Consigliere/i di Stato e il programma di attività per l'anno successivo. Le relazioni devono essere trasmesse ai membri.

Gli organi distrettuali e comunali nonché le Associazioni riconosciute possono formulare delle proposte di trattande per il Comitato cantonale.

Art. 12: Nomine

II Comitato cantonale nomina:
a) uno o più Vicepresidenti del Partito;
b) i delegati del Partito all'Assemblea dei delegati del Partito democratico cristiano
svizzero;
c) una Commissione arbitrale composta di 8 membri scelti fra i magistrati o ex magistrati
dell'Ordine giudiziario superiore aderenti al Partito.

Art. 13: Designazioni e ratifiche

II Comitato cantonale designa il Presidente cantonale, i candidati al Consiglio di Stato, alle Camere federali e al Tribunale federale nonché i candidati alle cariche che non siano da designare da altri organi. La designazione dovrà essere compiuta, di regola, un mese prima del giorno di scadenza per la presentazione delle candidature.

II Comitato cantonale ratifica inoltre:
a) la nomina dei membri della Presidenza designati dal Presidente cantonale;
b) le liste dei candidati per l'elezione del Gran Consiglio.

Art. 14: Convocazione

II Comitato cantonale si riunisce almeno tre volte all'anno.
Esso può essere inoltre convocato straordinariamente su richiesta:
a) di almeno 1/10 dei suoi membri;
b) di un Comitato distrettuale;
c) della Presidenza.

La Presidenza può estendere la convocazione anche ai Presidenti comunali.

c) PRESIDENZA

Art. 15: Composizione

La Presidenza è composta da 9 membri al massimo, ovvero:
a) dal Presidente cantonale;
b) da uno o più Vicepresidenti;
c) dal/i Consigliere/i di Stato;
d) dal Capo del Gruppo parlamentare del Gran Consiglio;
e) dal Coordinatore;
f) dai restanti membri nominati dal Presidente.

Nella composizione della Presidenza, le donne e i giovani, in età di movimento giovanile del Partito, debbono essere rappresentati.

La Presidenza può estendere le proprie sedute a uno o più membri della Direttiva o del Gruppo parlamentare. Per le deliberazioni riguardanti strategie o prese di posizione del Partito su temi di importanza cantonale la convocazione può essere estesa al Gruppo parlamentare.

Art. 16: Competenze

La Presidenza è l'organo esecutivo del Partito e ne promuove e coordina l'attività.
Stabilisce l'organo competente a definire le posizioni del Partito sulle iniziative, sui referendum e sulle votazioni popolari federali e cantonali. Redige le osservazioni e le risposte nell'ambito delle procedure di consultazione. Tre presidenti distrettuali o nove deputati al Gran Consiglio o trenta membri del Comitato cantonale possono chiedere che a pronunciarsi sia il Comitato cantonale.
La Presidenza si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno tre dei suoi membri.

Il Presidente cantonale presiede di diritto e di regola tutti gli organi cantonali, salvo il Congresso e la Commissione arbitrale.

Art. 17: Nomine

La Presidenza nomina:
a) il Coordinatore del Partito ed i suoi collaboratori e ne stabilisce le mansioni ai sensi dell'art. 4;
b) il Direttore del giornale su proposta della Società Editrice;
c) i membri delle Commissioni e delle Conferenze consultive;
d) i delegati allo studio per questioni politiche particolari.

d) COMMISSIONI E CONFERENZE

Art. 18: Direttiva

La Direttiva si compone della Presidenza del Partito, dei Presidenti distrettuali, del Presidente e dei Vicepresidenti della Conferenza dei presidenti comunali, di un rappresentante di ogni Associazione riconosciuta, dei deputati alle Camere federali, del sostituto del Capogruppo in Gran Consiglio, del Direttore del Giornale e di altri cinque membri nominati dal Comitato.

Essa preavvisa la nomina del Presidente cantonale, la composizione delle liste nelle elezioni per il Consiglio di Stato, il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati, come pure la designazione dei rappresentanti del Partito nelle Commissioni cantonali e negli enti e nelle società di pubblica utilità.

Nessuno può essere designato in più di un Consiglio di amministrazione o Commissione importante di interesse cantonale o regionale. Il limite di carica di cui all'art. 35 non trova applicazione per i Presidenti dei consessi oggetto del presente articolo.

La Presidenza può estendere le sedute della Direttiva a uno o più membri del Gruppo parlamentare. Per le deliberazioni riguardanti strategie o prese di posizione del Partito su temi di importanza cantonale la convocazione può essere estesa al Gruppo parlamentare.

Art. 19: Commissione arbitrale

Le controversie di carattere politico che dovessero sorgere tra i membri del Partito che ricoprono cariche pubbliche o politiche e tra questi ed un organo del Partito dovranno essere risolte da un collegio arbitrale di 3 membri prima di far capo ai tribunali ordinari. Ogni parte designerà un arbitro aderente al Partito; gli arbitri così scelti designeranno il Presidente scelto tra gli 8 membri della Commissione arbitrale: in caso di mancato accordo, il Presidente sarà designato dal Comitato cantonale; parimenti si procederà anche nel caso in cui una parte non dovesse designare il proprio arbitro. La procedura verrà stabilita di volta in volta dal collegio arbitrale.

Art. 20: Commissioni consultive

La Presidenza può costituire, anche su richiesta di altri organi di Partito, Commissioni consultive, composte da politici ed esperti, in vista dell'esame di questioni politiche specifiche.

Art. 21: Conferenze consultive

La Presidenza può convocare la Conferenza dei Presidenti distrettuali, la Conferenza dei Presidenti comunali e di quartiere che hanno diritto di esprimersi in particolare su:

a) l'organizzazione del Partito;
b) l'organizzazione delle campagne elettorali;
c) le liste per le elezioni cantonali e federali;
d) i programmi politici cantonali;
e) il lancio di iniziative e referendum;
f) la linea del giornale.

Eventuali risoluzioni devono essere sottoposte al Comitato.

La Conferenza dei Presidenti comunali nomina i suoi Presidente e Vicepresidenti.

La Presidenza può costituire e convocare altre Conferenze consultive, composte da più organi partitici o istituzionali.




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