22.01.2008
A) Disposizioni generali
Art. 1: Denominazione e scopo
Sotto la denominazione di Partito popolare democratico ticinese è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. CCS. Esso si colloca tra i movimenti democratici e federalisti di ispirazione cristiana ed opera, secondo i principi del Partito democratico cristiano svizzero, per la promozione dell'uomo in senso individuale e sociale. Si aderisce al Partito accettando il programma d'azione cantonale, lo statuto e partecipando alla sua attività.
Art. 2: Organi
Gli organi del Partito sono:
a. il Congresso
b. il Comitato cantonale;
c. la Presidenza;
d. le Commissioni e le Conferenze;
e. le Assemblee distrettuali;
f. i Comitati distrettuali;
g. le Assemblee comunali;
h. i Comitati comunali.
Art. 3: Gruppi parlamentari
II Gruppo parlamentare del Gran Consiglio e quelli dei Consigli comunali devono attenersi al programma del Partito e collaborano con gli organi competenti statutari all'attuazione dell'indirizzo generale. Ogni Gruppo parlamentare nomina per il quadriennio di legislatura un Ufficio presidenziale e può darsi un proprio regolamento.
Art. 4: Segretariato
II Segretariato del Partito è subordinato alla Presidenza ed è diretto da un Coordinatore. Esso provvede alla organizzazione generale; cura lo studio dei problemi politici e l'informazione; collabora con tutti gli organi del Partito, con il Gruppo parlamentare, con le Organizzazioni riconosciute e con il Partito democratico cristiano svizzero.
Art. 5: Giornale
lI "Popolo e Libertà" è l'organo ufficiale del Partito.
Esso cura in particolare la cultura e l'informazione politiche e partitiche, interne ed esterne. I membri del Comitato cantonale e del Congresso, come pure degli organi distrettuali e comunali, sono invitati a collaborare con la Direzione e ad abbonarsi.
II Direttore del giornale è assistito da una Commissione di 5 membri, nominata dalla Presidenza, che collabora nella amministrazione, nella redazione e nella diffusione dello stesso.
Art. 6: Partecipazione e associazioni
La partecipazione attiva degli aderenti al Partito è particolarmente promossa dagli organi statutari competenti.
Le Associazioni di importanza cantonale sono ufficialmente riconosciute dal Comitato cantonale qualora dichiarino di seguire i principi e di accettare il programma del Partito.
Le Associazioni designano i loro rappresentanti negli organi del Partito, secondo le modalità definite dai presenti statuti.