03.03.2008

Trasparenza o scorrettezza?

Il cittadino ha il diritto di essere correttamente e compiutamente informato su diversi aspetti concernenti l'Amministrazione pubblica e la gestione dello Stato. L'informazione erogata deve essere trasparente e oggettiva e deve comunque sempre perseguire una finalità di utilità pubblica: “informazione trasparente” non significa automaticamente “informazione totale”

Il cittadino ha il diritto di essere correttamente e compiutamente informato su diversi aspetti concernenti l'Amministrazione pubblica e la gestione dello Stato. L'informazione erogata deve essere trasparente e oggettiva e deve comunque sempre perseguire una finalità di utilità pubblica: “informazione trasparente” non significa automaticamente “informazione totale”.
Vi sono informazioni legate a fatti in fase di accertamento, a livello amministrativo o penale, che non possono essere fornite perché rischiano per esempio di non preservare delle indagini in corso da possibili interferenze esterne o di non rispettare la protezione dei dati. Questi limiti dell’informazione trasparente portano anche a delle valutazioni di opportunità sul grado di informazioni erogate: spesso “mezze informazioni” invece di far chiarezza si tramutano in disinformazione, che può determinare processi sommari dell'opinione pubblica, pressioni e influenze politiche da parte della stampa, o interferenze e inquinamenti di prove. Informare con trasparenza significa quindi trovare un giusto equilibrio tra l’assenza di informazione - che può essere letta quale tentativo di “insabbiamento e protezionismo politico” - e l’informare compiutamente, per evitare che un’informazione incompleta possa portare alla sua strumentalizzazione.
Negli ultimi anni vi sono stati diversi casi di violazione del segreto d’ufficio: dalle tassazioni controverse, ai segreti bancari, ai verbali della Magistratura, alle indiscrezioni provenienti da una Commissione parlamentare d'inchiesta e l’ultima recentissima - quella di pochi giorni or sono - è quella della pubblicazione del verbale della commissione delle petizioni, fatto grave che infrange palesemente la legge.
Ovvio quindi - come prevede il codice di procedura penale - che chi ha notizia di un reato di azione pubblica informi il Ministero pubblico. Ciò è stato fatto correttamente anche per l’ultimo caso di violazione del segreto di ufficio rilevato, ma  il problema resta: vi è davvero un’esigenza di maggiore informazione e quindi il grado di tutela posto è eccessivo o le informazioni confidenziali vengo utilizzate per strumentalizzare l’opinione pubblica e, per dirla con le parole di Camus, “Quanti delitti commessi semplicemente perché i loro autori non potevano sopportare di avere torto”?
Basta valutare contenuti e modalità delle violazioni del segreto d’ufficio degli ultimi tempi per rendersi conto che una cosa è certa: i sistemi di controllo e di responsabilizzazione previsti per chi è a contatto con dati confidenziali non garantiscono più il segreto d’ufficio in modo efficace e ancora più grave è che non lo garantiscono perché le norme - come la maggior parte delle nostre leggi - partono dal presupposto che alla base di tutto vi sia una responsabilità ed un etica del singolo, che si presume ancora prevalente nella popolazione. Responsabilità ed etica che sembra oggi invece non più così diffusa e che, purtroppo, obbliga - su tutti i fronti - a dover legiferare anche per cose che dovrebbero essere acquisite anche senza una legge. Un segno dei tempi anche questo, del quale faremmo comunque volentieri a meno.


 


Monica Duca Widmer
presidente del Gran Consiglio

 




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