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Morire di fame e di sete per decisione dello Stato; possibile anche in Ticino?
Interrogazione di Luca Pagani, deputato PPD in Gran Consiglio
Lodevole Consiglio di Stato,
ha suscitato ampio clamore la recente sentenza della Corte di Appello di Milano, che autorizza l’interruzione dell’alimentazione assistita di Eluana Englaro, la ragazza di Lecco da anni in uno stato vegetativo a seguito di incidente stradale.
Con profondo rispetto per il dolore e le sofferenze dei genitori, che non si intende in alcun modo giudicare, alcune considerazioni si impongono.
Come evidenziato in un recente esposto di 25 neurologi italiani alla Procura Generale della Repubblica, il paziente in stato vegetativo non necessita di alcuna macchina per continuare a vivere, non è attaccato ad alcuna spina.
Non è un malato in coma né un malato terminale, ma un disabile che necessita di assistenza.Respira spontaneamente, produce ormoni che regolano numerose funzioni, digerisce, assimila i nutrimenti, ha un ciclo relativamente conservato di veglia e di sonno, riesce a muoversi anche se non a stare in piedi, il suo cervello, in modo più o meno imperfetto, non smette di funzionare e in una qualche misura – ancora sconosciuta – potrebbe avere una sua modalità di percezione.
La nutrizione e l’idratazione del paziente, per quanto assistite, non sono assimilabili a una terapia medica, ma costituiscono elementi indispensabili per la vita di ogni persona, sana o malata.
Non è la malattia a richiedere idratazione e nutrimento: acqua e cibo sono supporti indispensabili alla vita di qualsiasi essere umano.
E’ solo la modalità di assunzione ad essere diversa da quella ordinaria. Il sondino naso-gastrico, simile a una flebo, che viene applicato alla giovane la notte per apportare acqua e sostanze nutritive, è al più assimilabile a una protesi o a un mezzo ausiliario.
Anche il biberon è artificiale, ma il neonato ne ha bisogno quando non può ricorrere al seno materno.
Per fare morire Eluana non ci sarà dunque bisogno di staccare alcuna presa e di privarla di particolari medicamenti; semplicemente (!) non le sarà più dato né da bere né da mangiare, provocando così una lenta agonia che porterà a un decesso atroce per fame e per sete.
L’alimentazione assistita, oltretutto di una persona assolutamente “non terminale”, non può pertanto essere in alcun modo considerata quale forma di accanimento terapeutico.
Il paziente in stato vegetativo, seppur di lunga durata, rimane indubbiamente un essere umano e non può essere ridotto alla stregua di un vegetale.
Si tratta di una persona a tutti gli effetti che deve essere rispettata e protetta. Una persona che gode di tutti i diritti, in particolare di quelli alla vita e alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione poiché debole e non in grado di provvedere autonomamente.
La sentenza nel caso di Eluana non rappresenta un provvedimento per far cessare un accanimento terapeutico, ma il tentativo di riconoscere per via giudiziale un potere assoluto di autodeterminazione, non solo da parte del paziente, ma addirittura di terzi che si sostituiscono al paziente stesso, interpretandone la volontà fino alla scelta estrema della morte, quando la vita viene ritenuta indegna di essere vissuta.
Ma chi può dire quali sono i parametri di qualità di una vita? Dove porre i confini?
E’ poi anche evidente il rischio che decisioni della Magistratura su persone in stato vegetativo possano essere estese ad altre categorie di pazienti neurologici, quali dementi o cerebropatici gravi, promovendo così una devastante deriva culturale nei confronti dei più deboli.
Si ritiene invece che lo Stato non possa avere diritto di vita o di morte, non possa decidere quando una vita sia degna di essere vissuta e quando non lo sia.
Improponibile appare inoltre l’accertamento di una presunta volontà del paziente, asseritamente manifestata anni addietro in contingenze completamente diverse. Per essere reale e libera tale volontà, oltre che espressa direttamente dal malato, dovrebbe essere in ogni caso attuale, circostanziata e contestualizzata.
Per chi crede, le decisioni sulla vita di una persona spettano solo a Dio; nessun altro può decidere della vita propria né di quella altrui.
Lo Stato laico dove preoccuparsi di tutelare quantomeno la vita altrui e di non favorire il suicidio.
Non vi è del resto ragione per rimettere in discussione il principio fondamentale che limita la rappresentanza da parte di terzi ai soli diritti disponibili, escludendone invece l’esercizio nel caso di diritti altamente personali, quale il diritto alla vita, che costituisce un bene indisponibile.
Occorre dunque scongiurare che lo Stato sia arroghi anche il dominio sulla vita umana ed emetta sentenze di morte.
Occorre riaffermare una cultura della vita e della protezione dei più deboli e indifesi.
Occorre in particolare riconoscere che il valore e la dignità di una persona risiedono in quello che è e non in quello che è in grado di fare.
Tutto ciò premesso, richiamato l’art. 142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
domando
- In base all’attuale legislazione potrebbe accadere anche in Ticino che un paziente in stato vegetativo venga condannato da un Tribunale a morire di fame e di sete?
- In caso di risposta affermativa al precedente quesito, non ritiene il Consiglio di Stato di elaborare e proporre una modifica legislativa per evitare che simili drammi abbiano a prodursi?
- Quanti sono i casi di pazienti in stato vegetativo nel Cantone Ticino?
- Quale sostegno viene assicurato dall’Ente pubblico alle famiglie confrontate con le difficoltà e il dolore di una persona in stato vegetativo?
Con il migliore ossequio
Luca Pagani (PPD)
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Lavoratori indipendenti al margine di alcune prestazioni sociali?
Interrogazione presentata da Gianni Guidicelli, deputato PPD in Gran Consiglio
Con il messaggio no. 6078 del 27 maggio 2008 il Consiglio di Stato propone una nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia che riprende unicamente le disposizioni obbligatorie previste dalla nuova legge federale, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2009.
Il Consiglio di Stato rinuncia in particolare ad introdurre il diritto agli assegni familiari anche per i lavoratori indipendenti, che la normativa federale lascia alla libera scelta dei cantoni.
È questa una scelta discutibile se si considera che l’obiettivo dovrebbe essere quello di concedere per ogni figlio un assegno, indipendentemente dallo statuto del lavoratore. La nuova legge prevede ad esempio in questa direzione il diritto all’assegno intero anche a chi lavora in forma parziale e il diritto anche alle persone senza attività lucrativa, entro certi limiti di reddito.
Bisogna inoltre ricordare come le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro hanno portato ad un notevole aumento dei lavoratori indipendenti, che spesso operano in contesti economici difficili e con redditi modesti. Un recente studio eseguito per la SUPSI dai ricercatori F. Losa e E. Soldini (Working but poor in Ticino, 2006) ha rilevato come il gruppo professionale più a rischio di povertà sia quello degli indipendenti senza impiegati, di cui quasi il 20% non riesce ad avere un reddito sufficiente per porsi e porre la propria famiglia al riparo dalla povertà. Secondo A. Lepori e Ch. Marazzi (Forme di lavoro e qualità della vita. Inchiesta sugli effetti sociali della flessibilità del mercato del lavoro in Ticino, 2002), in Svizzera il fenomeno del lavoro indipendente è aumentato notevolmente, e sembra rappresentare la punta più avanzata, con tassi di lavoratori indipendenti più elevati rispetto agli altri paesi europei. Nel 2000 essi rappresentavano circa il 18% del totale delle persone occupate e dal 1991 il loro numero è aumentato del 49%. In Ticino questo tasso si situa attorno al 19%. Sempre secondo Lepori-Marazzi il fenomeno dell’aumento dei lavoratori indipendenti tocca in maniera predominante il settore terziario, con un aumento del 53%: sono più anziani dei salariati (presenti nella fascia di età che va dai 40 ai 54 anni), prevalentemente uomini e di nazionalità svizzera (pp. 17-19). Si tratta di una fascia di lavoratori che sfugge il più delle volte alla legislazione di tutela del lavoro ed è privatai di alcune garanzie sociali di cui godono i lavoratori “fissi”.
Nella valutazione quindi dell’opportunità di riconoscere anche a questa categoria di lavoratori il diritto agli assegni familiari, sarebbe utile conoscere alcuni dati sul versamento di prestazioni integrative del reddito, che non risultano dai rendiconti annuali.
Mi permetto pertanto formulare al Consiglio di Stato la seguente domanda:
quanti lavoratori indipendenti beneficiano delle seguenti prestazioni sociali e in quale ordine di grandezza?
prestazioni assistenziali
assegni integrativi e di prima infanzia
sussidi per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattia
borse di studio
Gianni Guidicelli
Biasca, 4 luglio 2008
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Modifica delle disposizioni legali relative all’immunità parlamentare
Iniziativa parlamentare eleborata presentata da Monica Duca Widmer, Manuele Bertoli e Jacques Ducry e cofirmatari
Iniziativa parlamentare
Modifica delle disposizioni legali relative all’immunità parlamentare
Presentata nella forma elaborata da Monica Duca Widmer, Manuele Bertoli e Jacques Ducry
del 26 giugno 2008
Proposta di modifica legislativa
Uno stato democratico non può e non deve mettere il bavaglio ed è giusto quindi che i membri dei parlamenti cantonali godano dell’immunità parlamentare. Il parlamento è luogo di dibattito delle idee e delle opinioni, che possono così svilupparsi il più liberamente possibile senza timore alcuno di dover incorrere in sanzioni. L’effetto collaterale del privilegio concesso al dibattito parlamentare è la non punibilità del resoconto delle relative esternazioni a mezzo della stampa.
Nel nostro Cantone l’unica autorità cui compete la facoltà di porre dei limiti, ed in certa misura sanzionare l’agire parlamentare dei deputati, è il Presidente del Gran Consiglio, che può richiamare all’ordine il deputato che abusa dell’immunità parlamentare, in particolare mediante espressioni manifestamente offensive o che contravviene in altro modo alla legge.
L’onore e la reputazione sono beni giuridici sacrosanti contemplati sia dal diritto penale sia da quello civile. Nell’interesse della massima libertà del dibattito è però inaccettabile che in nome di principi democratici del libero dibattito delle opinioni si permetta di fare uso deliberato e sconsiderato dell’immunità. Sempre più spesso vi sono parlamentari che diventano consapevolmente strumento atto a veicolare esternazioni calunniose, diffamatorie, ingiuriose.
Con la presente iniziativa, si chiede quindi che l’art. 62 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato sia modificato nel modo seguente:
Art. 62 Immunità parlamentare
1.(NUOVO) Non vi è responsabilità penale e civile del deputato per le espressioni presumibilmente diffamatorie da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni e negli atti parlamentari.
2.(NUOVO) Il Gran Consiglio decide se togliere l'immunità su richiesta del Ministero pubblico, sentito il preavviso dell'Ufficio presidenziale.
L’interessato deve essere sentito dall’Ufficio presidenziale.
Motivi
L’immunità parlamentare è stata concepita per proteggere i deputati nell’esercizio delle loro attività politiche e garantire così il buon funzionamento del Parlamento.
Essa può esplicarsi sotto due forme: la prima consiste nel liberare il deputato da responsabilità per le espressioni da lui usate nel dibattito parlamentare, la seconda nel subordinare il procedimento penale per crimini o delitti commessi nell’esercizio delle sue funzioni all’autorizzazione preliminare di un’autorità non giudiziaria (ad esempio all’organo cui il deputato appartiene).
1.Base legislativa e pratica attuale
In base all’art. 347 al. 2 lett. a del Codice penale svizzero (CPS)1 si riconosce ai Cantoni il diritto di emanare disposizioni “che tolgono o limitano la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative per espressioni usate durante deliberazioni di dette autorità”. Secondo questa norma, una restrizione della responsabilità penale può essere operata dai cantoni a favore delle loro autorità legislative2. Quindi anche il contrario può avvenire, ossia i cantoni possono allargare, o come chiede la presente iniziativa, ripristinare la responsabilità penale e civile dei membri del Legislativo cantonale.
In Svizzera, i cantoni presentano due generi di immunità, quella assoluta e quella relativa.
Il Cantone Ticino ha adottato un tipo di immunità che non elimina il carattere dell’infrazione all’azione del deputato, ma ne proibisce la perseguibilità penale3. Essa si riassume nell’art. 62 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) che recita: “Non vi è responsabilità penale e civile del deputato per le espressioni da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue commissioni e negli atti parlamentari”. In questo caso si parla d’immunità assoluta che introduce un’esenzione completa della responsabilità penale e civile dei deputati per le espressioni usate durante il lavoro parlamentare, inclusi i tre seguenti ambiti: le riunioni di commissione, le sedute parlamentari (aperte al pubblico), gli atti parlamentari che vengono trasmessi ai media.
Se l’immunità può essere considerata come una sorta di privilegio concesso ai parlamentari per proteggerli nell’esercizio delle loro funzioni, questo strumento può però diventare fonte di conflitti. Da un lato può creare una sorta di zona franca entro la quale piovono espressioni forti, o propositi calunniosi, diffamatori, o ingiuriosi. Dall’altro può estendersi anche ad ambiti esterni al plenum come ad esempio le commissioni, gli atti parlamentari scritti o no (mozioni, postulati, interpellanze, domande), immediatamente ripresi sui media elettronici e della carta stampata. Il deputato ha, quindi, la più ampia libertà di parola. L’immunità in vigore nel Cantone Ticino si applica pure al caso in cui, fuori dell’aula, egli si rifiuta di ritirare le espressioni usate nel dibattito4.
Le uniche due eccezioni sembrano essere i discorsi privati tenuti in aula, o avvenuti prima o dopo la seduta, le invettive lanciate al pubblico delle tribune, le vie di fatto5 e la violazione del segreto d’ufficio. Quest’ultima è in realtà una disposizione speciale rispetto all’art. 62, e configura quindi un’eccezione all’immunità parlamentare.
Ciò significa che in caso di violazione del segreto d’ufficio (art. 320 CPS), il parlamentare è penalmente perseguibile: “il parlamentare che viola il segreto d’ufficio sui dati avuti nell’espletamento del suo mandato potrebbe essere passibile delle sanzioni di cui all’art. 320 CPS senza che gli sia dato o il diritto di invocare l’immunità parlamentare se non rispetta i limiti che gli sono imposti secondo i criteri […]”6.
Secondo una sentenza del Tribunale federale del 19057 “l’immunità può essere concessa solo per espressioni utilizzate nella sfera parlamentare in senso stretto” allo scopo di permettere al parlamentare di esprimersi con più libertà8.
All’art. 63 della LGC sono previsti dei Provvedimenti d’ordine e disciplinari9 che prevedono una pena massima pari all’esclusione da una seduta. Nella pratica si applica però il provvedimento meno incisivo, limitandosi tutt’al più a cancellare eventuali espressioni sconvenienti contenute in un documento. Infatti negli ultimi 30 anni le denunce nei confronti di deputati che sono sfociate in un decreto d’accusa sono state rarissime se non inesistenti. La maggior parte dei casi sono stati oggetto di un decreto di non luogo a procedere a motivo dell’immunità parlamentare.
2.Punti critici
Le conseguenze dell’immunità si concreta nel fatto che il deputato non soltanto non può essere punito se con le sue espressioni incorre in un reato, ma neppure può essere perseguito. Generalmente si ammette che contro di lui può essere lanciata un’azione civile: questo non può però avvenire in Ticino, dove come abbiamo visto l’art. 62 LGC esclude ogni responsabilità, sia penale sia civile.
Occorre ammettere che questa concezione appare datata e non tiene certamente conto dello sviluppo del sistema politico e di quello delle comunicazioni negli ultimi 100 anni. Nel 1905 (data della sentenza del Tribunale federale summenzionata) non esistevano radio, televisione, internet, ecc. Inoltre la velocità di diffusione delle notizie erano totalmente diversi.
In effetti ci si può chiedere quale differenza esista tra mostrare in televisione un intervento in aula e un’intervista rilasciata dopo il dibattito. Ma soprattutto, occorre chiedersi se il privilegio concesso ai membri delle autorità legislative sia ancora in consonanza con le esigenze odierne: concepita come una tutela della libertà dei rappresentanti del popolo, l’immunità si è vieppiù trasformata come una zona franca per la commissione di atti che il Codice penale reprime, attenuando così il senso di responsabilità personale.
Un problema noto pure al Governo ticinese, il quale in un comunicato dello scorso anno ha scritto “Ai deputati al Gran Consiglio è dato ogni diritto di porre al governo tutte le domande che ritengono opportune e giustificate. È però inaccettabile che l’atto parlamentare diventi strumento per colpire pubblicamente magistrati che fino a prova del contrario hanno dato prova di onestà, competenza e rispetto delle istituzioni”. Patrizia Pesenti, allora presidente del Consiglio di Stato, parlando dell’esplosione degli atti parlamentari negli ultimi 20 anni (cresciuti da una sessantina di interrogazioni negli anni ’80 a 300 nel 2006), rilevava “Il punto è invece rappresentato da quegli atti parlamentari, fortunatamente pochi, che aggrediscono persone o istituzioni con accuse od illazioni prive di fondamento e sovente strumentali […]”10. E aggiunge: “È auspicabile che il futuro parlamento rifletta seriamente sull’uso indebito degli atti parlamentari e fissi, se del caso, qualche regola a tutela delle istituzioni e della loro dignità”11.
L’immunità parlamentare deve rimanere una regolamentazione d’eccezione, nel senso della concessione di un privilegio finalizzato a preservare un lavoro politico di qualità e al servizio del cittadino, ma di fronte alla crescita di casi dove con estrema facilità si incorre in atti contro l’onore si ritiene giustificata la revisione della legge, così come proposta, e principalmente a favore di una pratica più restrittiva per i reati più gravi.
Con la proposta di modifica di legge, l’immunità parlamentare non riguarda più i reati di calunnia e di ingiuria, ma è limitata all’ipotesi di un’espressione diffamatoria.
Si chiede quindi anche di applicare con maggior rigore i provvedimenti d’ordine ai sensi dell’art. 63 LGC.
Monica Duca Widmer (PPD)
Manuele Bertoli (PS), Jacques Ducry (PLRT)
e
Luca Beretta Piccoli
Luigi Canepa
Fiorenzo Dadò
Raffaele De Rosa
Claudio Franscella
Giovanni Frapolli
Gianni Guidicelli
Giovanni Jelmini
Marco Rizza
Paola Bagutti
Jean-François Dominé
Giorgio Galusero
Giacomo Garzoli
Walter Gianora
Corrado Solcà
Maristella Polli
Francesco Cavalli
Dario Ghisletta
Raul Ghisletta
Saverio Lurati
Marco Marcozzi
Marco Chiesa
Eros Mellini
Greta Gysin
Francesco Maggi
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Finanziamento recupero rive a lago nel comune di Riva San Vitale
interrogazione presentata da Luca Beretta Piccoli e cofirmatari
Il Cantone, a seguito della mozione del 1999 del deputato on. Bill Arigoni, accolta con alcune modifiche dal Gran Consiglio il 22.04.2002, ha allestito per il tramite del Dipartimento del territorio il piano d’intervento per il recupero delle rive dei laghi Verbano e Ceresio.
Le rive dei nostri laghi rivestono un’importanza considerevole per il nostro Cantone, sia dal punto di vista territoriale e paesaggistico, sia dal profilo economico e turistico, cosi come nell’interesse più generale della popolazione.
La pubblica fruizione delle rive e pertanto il recupero delle stesse è uno degli obiettivi del Piano Direttore attualmente in consultazione (vedi scheda P7).
In particolare vi si afferma che la pubblica fruizione delle rive lacustri deve essere garantita e potenziata mediante l’incremento delle aree pubbliche a lago.
Il Comune di Riva San Vitale da tempo persegue la politica auspicata dal Piano Direttore: in particolare nel 2007 ha acquistato un primo fondo a lago di mq 2100 del valore di fr. 1'250'000.-, adiacente il lido Comunale, ciò che ne ha permesso l’ampliamento. L’acquisto è stato finanziato parzialmente, nella misura di fr. 400'000.-, sulla base della legge sul Demanio pubblico, con decisione del Consiglio di Stato del 04.12.2007.
Nel mese di aprile del corrente anno il Consiglio Comunale di Riva San Vitale ha approvato l’acquisto di un ulteriore terreno a lago della superficie di ca mq 4’500, adiacente a quello dianzi citato, con un costo di fr. 2'500'000.-.
Questa operazione, purtroppo, non ha potuto usufruire di ulteriori sussidi cantonali, come attestato dalla Sezione promozione economica e dalla Sezione sviluppo territoriale. Tuttavia la suddetta operazione ha ricevuto l’apprezzamento da parte dell’Ente Turistico del Mendrisiotto, dall’Ente Turistico Cantonale e dal Fondo Svizzero per il paesaggio, i quali però potranno erogare dei sussidi solamente sulla base della presentazione di progetti concreti volti alla tutela e valorizzazione del paesaggio lacustre e la promozione turistica.
Stante questa situazione i sottoscritti deputati, plaudendo alle operazioni citate,
chiedono al Consiglio di Stato come, alla luce del Piano di recupero delle rive e della citata scheda di PD, intende co-finanziare in generale le acquisizioni di terreno a lago, ed in particolare quella sopra descritta del Comune di Riva San Vitale.
Luca Beretta Piccoli
Luca Pagani, Marco Rizza, Paolo Beltraminelli, Raffaele De Rosa, Luigi Canepa, Moreno Colombo, Corrado Solcà, Milena Garobbio, Giuseppe Bill Arigoni, Greta Gysin
Bellinzona, 23.06.2008
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Impianti di risalita: garantire l’apertura della stagione invernale 2008-2009
Presentata a nome del Gruppo PPD da Fiorenzo Dadò, Raffaele De Rosa, Nadia Ghisolfi, Gianni Guidicelli
Il Gruppo PPD chiede al Consiglio di Stato cosa intende fare per non pregiudicare l’apertura della stagione invernale 2008-2009 degli impianti di risalita nelle due località di Carì e Bosco Gurin. È noto che per far fronte alle importanti esigenze di sicurezza (vedi: Ordinanza federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone entrata in vigore il 9 gennaio 2007 – e relativi manuali d’uso e manutenzione su funivie, seggiovie ad ammorsamento automatico e seggiole biposto/quadriposto) la Confederazione impone lavori di manutenzione che possono essere fatti solo nella bella stagione e quindi devono prendere avvio già ad inizio estate come negli anni passati, con conseguente impiego di manodopera, materiali e dunque di risorse finanziarie. Se questi non vengono svolti, le Società, per motivi di sicurezza, non sono più autorizzate ad aprire.
Si stima infatti un fabbisogno di 4 unità di manodopera con costi che ammontano a circa 170'000 franchi per finanziare interventi di manutenzione e il relativo materiale, per assicurare l’apertura degli impianti delle stazioni turistiche di Bosco Gurin e Carì durante la stagione invernale 2007-2008. Qualora ciò non avvenisse, la chiusura risulterebbe inevitabile. Va comunque rilevato che anche altre strutture invernali nel Cantone si trovano nella stessa situazione e meritano attenzione.
Appare superfluo ricordare che chi usufruisce delle stazioni invernali è la popolazione dell’intero Cantone, in particolare le scolaresche che con largo anticipo devono prenotare gli alloggi in vista delle vacanze montane. Gli addetti ai lavori devono sapere con una certa urgenza, cioè entro l’inizio di luglio, se il Consiglio di Stato è favorevole alla riapertura degli impianti e ne sosterrà di conseguenza gli sforzi summenzionati. In questo senso il PPD è seriamente preoccupato per il cattivo segnale dato dal Governo, nella sua lettera del 17 c.m., che ha procrastinato a settembre l’incontro sul destino di Bosco Gurin con i sindaci della Vallemaggia e l’Associazione dei Comuni di Vallemaggia. Parlarne dopo l’estate significa oltrepassare i tempi tecnici e giuridici per il mantenimento dell’autorizzazione federale all’apertura al pubblico: questo significherebbe in modo inequivocabile decretarne la morte. Eventualità che il PPD vuole scongiurare ad ogni costo.
Per queste ragioni, nella consapevolezza dell’importanza degli impianti di risalita per l’economia delle Valli e del Cantone, il Gruppo PPD invita il Governo ad intraprendere i passi urgenti per permettere l’apertura della stagione invernale 2008-2009, quindi dotando le stazioni dei mezzi finanziari necessari per iniziare nel corso dell’estate i lavori di manutenzioni, fermo restando che rimangono impregiudicate la valutazione globale che il Consiglio di Stato ha affidato al consulente esterno Grischconsulta AG di Coira e le conseguenti scelte politiche riguardo il futuro degli impianti. Le possibilità a disposizione del Governo per intraprendere questi passi ci sono e possono essere diverse, compresa un’eventuale supervisione dei lavori da parte dei gruppi di sostegno alle stazioni.
Si chiede pertanto al Lodevole Consiglio di Stato:
1.Non ritiene prioritario garantire le condizioni materiali e finanziarie atte a consentire l’apertura degli impianti di risalita nelle due stazioni di Carì e Bosco Gurin?
2.Se sì, come intende intervenire affinché possano preparare nei tempi prestabiliti dalle regolamentazioni federali l’apertura della prossima stagione invernale?
3.Se no, non ritiene che con questa decisione si decreti inequivocabilmente la morte delle due stazioni sciistiche di Carì e di Bosco Gurin?
4.Anche se non vengono citate le altre stazioni ticinesi toccate da queste difficoltà urgenti, cosa intende fare per favorirne l’apertura?
In attesa di una risposta urgente, vogliate gradire i nostri migliori saluti
Per il Gruppo PPD:
Fiorenzo Dadò
Raffaele De Rosa
Nadia Ghisolfi
Gianni Guidicelli
Bellinzona, 23 giugno 2008
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Non dimentichiamo i disabili : rispettare la legge è un obbligo!
mozione presentata da Armando Boneff e cofirmatari
La tornata elettorale 2008 ha preso termine e tranne qualche rara eccezione (Comuni interessati a progetti aggregativi) i cittadini sanno oggi chi dovrà reggere le sorti del singolo Ente locale nel quadriennio appena iniziato : Sindaci, Municipali e Consiglieri comunali sono ora in carica e lo resteranno (tranne incidenti di percorso che nessuno auspica) sino ad aprile 2012.
Qualche settimana prima (il 1° febbraio 2012) interverrà una scadenza di grande importanza per chi è affetto da disabilità fisica. Ricordiamo il perché : “Il 1 febbraio 2005 è entrata in vigore la modifica dell’ articolo 30 e il nuovo articolo 55 della Legge edilizia cantonale che stabiliscono l'obbligo delle misure necessarie a garantire l’accesso ai disabili negli edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e altri Enti preposti a compiti cantonali e comunali, rispettivamente i previsti tempi di adempimento. L'art. 55 prevede infatti che le condizioni fissate dall'art. 30 dovranno essere adempiute entro 7 anni dall'entrata in vigore della norma (1° febbraio 2012). 1
Questo il testo delle due disposizioni in questione :
Art. 30 1L’accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
2 e segg… omissis…
Art. 55 Le condizioni fissate dall’art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni dopo l’entrata in vigore della norma2.
Occorre ricordare che il nostro Governo si era inizialmente opposto a questa soluzione3 non sottoscrivendo la proposta contenuta nell’iniziativa parlamentare del 3 novembre 2003 presentata nella forma elaborata da Armando Boneff, Manuele Bertoli, Moreno Colombo, Alex Pedrazzini e 74 cofirmatari per la modifica parziale della Legge edilizia ("Per essere tutti abili davvero") con la quale si chiedeva l'applicazione delle norme già previste in un’analoga iniziativa federale ("parità di diritti per i disabili") sulla quale il popolo ticinese (contrariamente a quello svizzero) si era espresso positivamente il 18 maggio 2003.
Il Parlamento, smentendo il Consiglio di Stato, voterà invece la proposta formulata dalla Commissione della legislazione (controprogetto che aveva raccolto l’accordo degli iniziativisti) nei termini sopra ricordati con maggioranza “bulgara” : 66 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astensioni.
L’obiettivo principale della norma è “quello di effettuare gli interventi necessari a rendere accessibili ai disabili, conformemente alle prescrizioni tecniche vigenti, quegli stabili non di recente costruzione adibiti all’utilizzo pubblico. Gli interventi maggiori devono consistere nel supplire alla mancanza di rampe di accesso, ascensori, piattaforme montascale, e servizi igienici per disabili”4.
Invitiamo perciò tramite la presente mozione il Governo ad esaminare l'opportunità di prendere i due seguenti provvedimenti di interesse generale :
1/ rammentare con comunicazione formale la scadenza del 1° febbraio 2012 agli Enti locali ed agli Enti preposti a compiti cantonali e comunali affinchè prevedano nei loro piani finanziari gli investimenti necessari al rispetto della legge.
Come ricordato, se la cosa è ragionevolmente esigibile dal profilo economico, l’accesso a edifici e impianti destinati al pubblico deve essere garantito ai disabili.
Non si tratta quindi di una disposizione potestativa ma di un obbligo sancito dalla legge.
Enti locali ed Enti preposti a compiti cantonali e comunali devono in pratica seguire l’esempio dato dal Cantone che nel 2006 ha stanziato un importante credito (quasi 8 milioni) per interventi edili negli immobili di sua proprietà per un adeguamento degli edifici amministrativi e scolastici per l’accesso ai disabili (Messaggio 5742 del 20 dicembre 2005).
2/ procedere ad una verifica per i propri stabili onde accertare se effettivamente tutte le barriere architettoniche siano oggi superabili oppure se lo stanziamento di un ulteriore credito si renda oggi necessario. Ricordiamo a questo proposito che in occasione del dibattito parlamentare dell’8 novembre 2004 il Direttore del Dipartimento del territorio affermò che secondo i calcoli della Sezione logistica e stabili erariali del Dipartimento delle finanze e dell'economia, gli investimenti necessari per dare seguito alla volontà che poi venne concretizzata negli articoli di legge ora in vigore sarebbero ammontati a circa 16 milioni di franchi. Questo sembra significare che un nuovo messaggio per la richiesta di ulteriori 8 milioni si renda oggi necessario onde concretizzare la volontà espressa all’epoca dai rappresentanti del popolo ed oggi contenuta nei disposti di legge.
con stima
Armando Boneff
Manuele Bertoli
Moreno Colombo
Alex Pedrazzini
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Assicurati morosi al beneficio di assegni di famiglia integrativi o di prima infanzia: il Cantone paga due volte?
Interrogazione presentata da Luca Pagani e confirmatari
Da quanto è dato di sapere, persone che beneficiano di assegni di famiglia integrativi o di prima infanzia continuano a percepire l’intero importo dell’assegno di famiglia, anche qualora omettessero di pagare i premi dell’assicurazione malattia.
Ciò a differenza di quanto avviene per persone a carico della pubblica assistenza, per le quali infatti il Cantone trattiene l’importo del premio mensile e lo versa direttamente all’assicuratore malattia.
La conseguenza del sistema in vigore per gli assegni di famiglia è che il Cantone può essere tenuto a pagare due volte.
Una prima volta quando versa ai beneficiari un assegno di importo tale da comprendere anche il premio di Cassa Malati (che di fatto non viene però pagato dai privati alle Casse).
Una seconda volta quando il beneficiario degli assegni, che a seguito di mora nel pagamento dei premi viene sospeso dall’assicurazione malattia, dovesse necessitare di prestazioni sanitarie indispensabili.
Per la regolamentazione in vigore, il Cantone è infatti tenuto a pagare la singola prestazione sanitaria o, in caso di cure di lunga durata, a saldare i premi arretrati per fare in modo che la copertura assicurativa venga riattivata.
Quello degli assicurati sospesi è uno dei problemi più spinosi che l’Ente pubblico si trova ad affrontare, sia per l’elevato numero degli stessi (circa 13'000 in Ticino), sia per le conseguenze incalcolabili a lunga scadenza.
Non meno preoccupante è del resto la situazione per gli stessi assicurati morosi.
In assenza di misure atte ad arginare tempestivamente la condizione di morosità, si ritroveranno irreversibilmente confrontati per il resto della loro esistenza con una medicina limitata alle sole cure salva-vita.
In questo senso si ritiene indispensabile adottare al più presto tutti i provvedimenti necessari per arginare il fenomeno e per utilizzare in modo oculato le risorse pubbliche.
Tutto ciò premesso,
domando
1.Corrisponde al vero che gli assegni di famiglia integrativi e di prima infanzia vengono integralmente versati anche agli assicurati in mora con il pagamento dei premi dell’ assicurazione malattia?
2.In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quanti sono i beneficiari di assegni di famiglia integrativi o di prima infanzia sospesi dall’assicurazione malattia?
3.In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, non ritiene il Consiglio di Stato di prevedere un pagamento diretto dei primi agli assicuratori malattia, come è ad esempio già il caso per le persone in assistenza?
Ringrazio e presento il migliore ossequio.
Luca Pagani e
Giovanni Jelmini
Paolo Beltraminelli
Luca Beretta Piccoli
Carlo Luigi Caimi
Fabio Bacchetta Cattori
Monica Duca Widmer
Claudio Franscella
Nadia Ghisolfi
2 giugno 2008
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Visite di Monsignor Vescovo alle scuole pubbliche ticinesi: per ammetterle in orario scolastico serve davvero una modifica legislativa?
Presentata da Luca Pagani a nome del Gruppo PPD (Fabio Bacchetta Cattori, Paolo Beltraminelli, Luca Beretta Piccoli, Armando Boneff, Ignazio Bonoli, Carlo Luigi Caimi, Luigi Canepa, Fiorenzo Dadò, Roland David, Raffaele De Rosa, Monica Duca Widmer, Giovanni Frapolli, Claudio Franscella, Filippo Gianoni, Gianni Guidicelli, Giovanni Jelmini, Alex Pedrazzini, Yasar Ravi, Fabio Regazzi, Marco Rizza)
Lodevole Consiglio di Stato,
in occasione della recente sessione parlamentare, rispondendo a un’interpellanza denominata Le visite “pastorali” continuano… la separazione Stato-Chiesa mortificata, il Direttore del DECS, Gabriele Gendotti, è giunto alla sorprendente conclusione che tali visite sarebbero sì ammissibili, ma unicamente fuori dall’orario scolastico.
Una precedente decisione dell’Autorità scolastica che aveva impedito al Vescovo di Lugano di incontrare, in orario regolare, gli allievi della scuola media di Tesserete del Comune di Capriasca, aveva peraltro sollevato un ampio disappunto nell’opinione pubblica ticinese.
Al di là della poca considerazione nei confronti di Mons. Vescovo e delle radici cristiane di questo Cantone, appare immediatamente evidente che confinare un simile incontro al di fuori dall’orario delle lezioni, significherebbe renderlo pressoché impraticabile. Se tenuto durante la pausa di mezzogiorno (come prospettato a Tesserete), esso costringerebbe i ragazzi a saltare il pranzo. Organizzandolo al termine dei corsi pomeridiani, arrecherebbe agli allievi e alle loro famiglie notevoli difficoltà, vuoi per la mancanza di trasporti, vuoi per la concomitanza con altri impegni personali, sportivi o di studio.
A precisa domanda del Capo-gruppo PPD, l’on. Gendotti ha specificato in aula che quella esposta era l’opinione del Dipartimento e non del Consiglio di Stato.
Di qui la necessità della presente interrogazione, atteso come le conclusioni dipartimentali non possano essere condivise né dal profilo del principio né dal profilo giuridico né ancora da quello dell’opportunità, per i motivi che seguono.
Considerazioni sul principio
Al riguardo, il Direttore del DECS esordisce rilevando correttamente come in materia di espressione religiosa occorra dare prova di tolleranza e rispetto.
Egli evidenzia altresì come nella scuola pubblica debba vigere la neutralità “assoluta” (aggettivo in seguito ripetuto a dismisura) dell’insegnamento, ciò che tuttavia non impedisce che le religioni siano affrontate nell’insegnamento stesso.
Sorprendentemente e in modo incomprensibile il Dipartimento giunge tuttavia all’apodittica conclusione che per assicurare “’l’assoluta libertà di scelta”(sic), la visita non potrebbe “avvenire in orario scolastico, ma secondo le modalità predisposte dagli organi scolastici del Dipartimento”.
Per puntellare tale assunto, viene in particolare fatto un vago quanto errato riferimento a una giurisprudenza del Tribunale Federale in merito alla libertà di credo e di coscienza, di cui si dirà in modo approfondito nel seguente capitolo dedicato alle considerazioni di carattere giuridico.
A prescindere dalla questione di principio sulla “neutralità religiosa degli spazi pubblici”, il Dipartimento soggiunge che consentire la visita vescovile durante l’orario scolastico “determinerebbe, non fosse che per parità di trattamento, il diritto di tutti i rappresentanti di qualsiasi altra religione di fare altrettanto” (sottolineature nostre).
All’Autorità scolastica sembra tuttavia essere sfuggito il – non irrilevante – dettaglio che Mons. Vescovo non è un “terzo” qualsiasi per rapporto alla scuola pubblica ticinese.
Basti pensare che egli è il rappresentante della Chiesa cattolica apostolica romana, la quale nel Cantone Ticino, unitamente alla Chiesa evangelica riformata, beneficia dello statuto di Corporazione di diritto pubblico. Trattasi di principio esplicitamente sancito addirittura dalla Costituzione cantonale (art. 24), oltre che dalla Legge cantonale sulla Chiesa cattolica (art. 1).
Non di minor rilievo è poi la circostanza che la religione cattolica, unitamente a quella evangelica, è materia di insegnamento “in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno” del Cantone (cfr. art. 23 cpv. 1 Lsc).
In queste contingenze, sostenere che la visita del rappresentante di una Corporazione di diritto pubblico che può inoltre essere insegnante o Autorità di vigilanza di una materia impartita in tutte le scuole, farebbe nascere pari diritto a favore dei rappresentanti di qualsiasi altra religione, è quantomeno azzardato, per non dire errato.
Già dal profilo del principio, nulla osta pertanto a che il Vescovo possa incontrare a titolo straordinario gli allievi di un’intera sede scolastica, anziché limitare la visita a ogni singola classe di religione, come da sua incontestata facoltà.
Ciò evidentemente nel pieno rispetto del principio della non obbligatorietà di una tale visita, per modo che nessuno sia tenuto a parteciparvi, così come nessuno è tenuto a frequentare l’ora di religione.
Considerazioni giuridiche
Nella propria presa di posizione dinanzi al Gran Consiglio, il Direttore del DECS ha fatto appello alla libertà di credo e di coscienza sancita dall’art. 15 Cost., precisando che “nessuno può essere costretto … a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso”.
Egli ne ha pertanto dedotto che “nessun allievo di una scuola pubblica ticinese può essere obbligato a partecipare a un incontro in cui questo diritto potrebbe essere leso”.
Il rilievo è ovvio e nessuno lo mette in discussione. Tant’è che agli incontri con Mons. Vescovo partecipano unicamente gli allievi che lo desiderano.
Tale volontà – come riconosciuto dal Dipartimento stesso – viene accertata “secondo le stesse modalità adottate per accertare, all’inizio di ogni anno, la frequenza dell’insegnamento religioso, così come sono indicate all’art. 23 cpv. 2 della Legge della scuola, ossia mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni di età”.
In altre parole, alla visita del Vescovo occorre “iscriversi”, anche se tale modalità ha come conseguenza che diversi ragazzi non vi prendono parte, per pure ragioni di disorganizzazione nel ritornare la cedola di adesione, come purtroppo spesso avviene anche in altri ambiti.
Con ciò è però definitivamente risolto il quesito di sapere se l’incontro con il rappresentante della Chiesa cattolica sia compatibile con la libertà di credo e di coscienza, analogamente a quanto avviene per l’ora di religione.
Proprio per il fatto che la partecipazione all’incontro è assolutamente facoltativa, si ritiene che il ripetuto richiamo che il Dipartimento fa alla libertà religiosa sia destituito di fondamento, per non dire strumentale alla propria preconcetta posizione di vietare “in modo assoluto” visite durante l’orario scolastico.
Il DECS eccepisce poi come la facoltà per terze persone di far visita ad una scuola durante le lezioni non sia espressamente contemplata né dall’ordinamento giuridico scolastico né dalle Leggi sulla Chiesa cattolica e su quella evangelica.
La disponibilità del Dipartimento ad “accogliere” il Vescovo di Lugano negli spazi scolastici sarebbe dunque basata sull’art. 17 della Legge sulla scuola, che consente la messa a disposizione di spazi scolastici a terzi “compatibilmente con l’attività scolastica”.
Altrimenti detto, al Capo della Diocesi ticinese viene riservato il medesimo trattamento previsto per l’ultima delle bocciofile (con tutto il rispetto per queste ultime) o di qualsiasi altra associazione ricreativa o sportiva.
Ora, al precedente considerando già si è illustrato come il Vescovo di Lugano non sia paragonabile a un terzo qualsiasi.
Oltre ad essere il rappresentante di una Corporazione di diritto pubblico riconosciuta a livello costituzionale, egli è legato alla scuola già per il fatto che la religione cattolica è materia di insegnamento a tutti gli effetti, anche se non obbligatoria.
Oltretutto l’art. 23 cpv. 3 della Legge sulla scuola prevede, fra l’altro, che la designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi e la vigilanza didattica competano all’Autorità ecclesiastica. In più l’art. 12 cpv. 1 del Regolamento della scuola media riconosce esplicitamente il diritto di visita per esperti e capigruppo.
Nessun dubbio quindi che il rappresentante della Chiesa cattolica abbia diritto di visita alle singole classi in orario scolastico. Lo riconosce pure il Dipartimento.
La questione è tuttavia quella di sapere se tale diritto possa essere interpretato nel senso che, a titolo straordinario (l’ultima visita pastorale risale a una ventina d’anni fa), il Vescovo venga autorizzato a incontrare nel complesso gli allievi di una sede scolastica che lo desiderano, senza l’onere di dover incontrare una classe alla volta in giorni e orari differenti.
E’ presumibile che a un tale incontro partecipino soprattutto gli scolari già iscritti all’ora di religione, ma non vi è motivo per escluderne altri.
Un’interpretazione teleologica della norma, nel rispetto del principio della proporzionalità e della libertà religiosa, permette indubbiamente di concludere per la piena legittimità di un simile modo di procedere.
Ciò che peraltro corrisponde anche a criteri di puro buon senso.
Senza poi dire che la Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto degli insegnanti di religione conclusa nel febbraio del 1993 fra il Consiglio di Stato, l’Ordinario della Diocesi di Lugano e il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino, va esattamente nella medesima direzione.
Il suo art. 7 prevede infatti esplicitamente che gli allievi di diverse classi possano essere riuniti, in base a criteri concordati fra il Dipartimento e le Autorità ecclesiastiche.
L’alternativa sarebbe altrimenti quella di inserire un’autorizzazione specifica nella Legge sulla scuola, come del resto è il caso in altri Cantoni, magari tramite iniziativa popolare legislativa.
Crediamo tuttavia che la base legale esistente sia ampiamente sufficiente e che un’interpretazione nel senso appena indicato sia compatibile anche con la laicità della scuola e con il principio della separazione Stato-Chiesa.
Al riguardo la giurisprudenza del Tribunale Federale appare chiara. Nella sentenza massimata in DTF 116 Ia 252 l’alta Corte federale si è occupata della delicata questione dell’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole elementari ticinesi.
In quella sede essa ha accertato che la neutralità confessionale della scuola pubblica non vieta l’insegnamento facoltativo della religione impartito da ecclesiastici e che, di per sé, anche l’esposizione del crocifisso potrebbe essere intesa come “attaccamento alla tradizione e ai fondamenti cristiani della civiltà e cultura occidentale”. In tal senso l’esposizione di questo simbolo non violerebbe il principio della neutralità confessionale dell’insegnamento, ma “testimonierebbe unicamente una certa sensibilità dello Stato al fenomeno religioso e alla civiltà cristiana”.
Tuttavia, secondo il TF, lo stato non può “prevalersi della facoltà di manifestare in ogni circostanza, nell’ambito dell’insegnamento, il proprio attaccamento ad una confessione” (evidenziatura nostra).
Ciò potrebbe far nascere l’impressione che l’insegnamento venga posto sotto l’influsso di una tale religione.
Sempre secondo l’alta Corte, “non è neppure escluso che alcune persone si sentano lese nelle loro convinzioni religiose dalla presenza costante nella scuola di un simbolo di una religione alla quale non appartengono” (evidenziatura nostra).
E contrario, una presenza a titolo straordinario e facoltativo di un rappresentante della chiesa cattolica non è certamente di natura tale da far dubitare della neutralità confessionale della scuola.
Ciò vale a maggior ragione se appena si considera che le visite pastorali avvengono con una frequenza assai bassa, ovvero al più presto una volta ogni lustro, mentre l’ultima visita risale a circa vent’anni fa.
Nessun dubbio quindi di essere confrontati con una situazione ben diversa rispetto alla costante presenza di un crocifisso in un aula, oltretutto senza possibilità per l’allievo di rinunciare alla presenza in quell’aula, come invece è per l’incontro con il Vescovo.
Il principio testè enunciato è stato del resto ribadito dal Tribunale Federale anche nella decisione 123 I 296.
In quel caso si è trattato di valutare se il portare il velo islamico da parte di un’insegnante di scuola elementare fosse compatibile con i principi costituzionali di neutralità e pace confessionale nella scuola.
La nostra alta Corte si è pronunciata in modo negativo sulla questione, evidenziando il particolare, intenso, rapporto esistente fra insegnante e allievo: « Ils (gli insegnanti) représentent un modèle auquel les élèves sont particulièrement réceptifs en raison de leur jeune âge, de la quotidianité de la relation – à laquelle ils ne peuvent en principe se soustraire – et de la nature hiérarchique de ce rapport. En fait, l’enseignant est détenteur d’une part de l’autorité scolaire et représente l’Etat, auquel son comportement doit être imputé » (evidenziatura nostra).
Di nuovo, completamente diversa la situazione rispetto a una visita, a titolo straordinario ogni 5-20 anni, da parte di un rappresentante di una Chiesa che non si identifica in alcun modo con lo Stato e che nessuno, a differenza del maestro, è tenuto a incontrare.
Del resto lo stesso Tribunale Federale riconosce che l’esigenza di neutralità non è assoluta e addirittura che un atteggiamento anti-religioso o laicista è, quello sì, lesivo della neutralità: « L’exigence de neutralité n’est cependant pas absolue ».
« La neutralité n’a pas pour sens d’exclure, dans les activité de l’Etat, tout élément d’ordre religieux ou métaphysique; toutefois, une attitude antireligieuse, telle qu’une laïcité de combat, voir irréligieuse, n’est pas neutre »1.
Parimenti, secondo la nostra massima Istanza giudiziaria, la libertà di credenza non comporta un diritto generale a non essere esposti alle convinzioni religiose degli altri. « De même, la liberté de croyance ne comporte pas un droit général à ne pas être exposé aux convictions religieuses d’autri ».
Anche dal profilo del diritto, la soluzione di permettere a Mons. Vescovo, a titolo straordinario, una visita in orario scolastico appare pertanto perfettamente legale.
Ne è convinto anche Emilio Catenazzi, già Giudice all’alto Tribunale Federale, il quale in un interessante parere pubblicato sul Giornale del Popolo del 15 maggio 2008 si è, tra l’altro, così espresso:
“A me sembra che il Dipartimento sia troppo esasperatamente radicale su questo tema. Il passaggio del Vescovo nelle scuole ticinesi durante le visite pastorali e pur entro il normale orario scolastico non lede alcuna neutralità confessionale, visto il diritto dell’allievo di non partecipare all’incontro; piuttosto, questo incontro fa parte della necessaria apertura degli istituti alle componenti importanti della società”.
Di transenna sia infine rilevato che, di regola, Mons. Vescovo incontra durante le proprie visite pastorali anche le Autorità comunali locali, in uno spirito di reciproco rispetto e collaborazione, senza che ad alcuno passi per la mente di invocare presunte violazioni del principio di separazione tra Stato e Chiesa.
Considerazioni di opportunità
Nuovamente il DECS ritiene, a torto, che ammettendo le visite del Vescovo, rappresentanti di ogni altra religione o esponenti della politica o del mondo economico si sentirebbero analogamente legittimati a incontrare gli allievi. La scuola sarebbe fatta per apprendere e non per ricevere visite.
Già si è scritto che il Capo della Diocesi ticinese non è un terzo qualsiasi. Richiamato quanto addotto ai precedenti considerandi, si potrebbe al più immaginare che anche il rappresentate della Chiesa evangelica avanzi medesimo desiderio di incontrare gli studenti.
Non ci sarebbe evidentemente nulla da obiettare né da temere per il regolare svolgimento dell’attività scolastica.
Altre comunità religiose potrebbero rivendicare pari diritto qualora, come previsto dall’art. 24 cpv. 2 della Costituzione cantonale, venisse loro conferita la personalità di diritto pubblico e, mediante modifica della Legge sulla scuola, la rispettiva religione divenisse materia di insegnamento scolastico.
Come si può vedere, la decisione spetterebbe quindi al Legislativo e non alla singola comunità religiosa.
Ciò a prescindere dal fatto che rappresentanti di altre religioni, diversamente da quanto avviene per quelle maggioritarie, già attualmente vengono volentieri invitati dalla scuola stessa ad incontri “culturali” con tutti gli studenti, senza porsi alcun interrogativo quo all’“assoluta” laicità della scuola o alla necessità di ottenere il preventivo consenso dei genitori.
Quanto a un’eventuale “intromissione” da parte di esponenti istituzionali, gli stessi difficilmente potranno fare valere una personalità di diritto pubblico o un legame particolarmente stretto con la scuola, come è il caso per i rappresentanti delle due religioni oggetto di insegnamento scolastico.
Sempre dal profilo dell’opportunità, non appare di secondaria importanza rilevare il profondo radicamento della religione cristiana nel nostro Cantone, radicamento che non può essere semplicemente ignorato. In gioco vi è il sentimento di appartenenza cristiana della maggioranza della nostra popolazione.
Pensiamo solo ai nomi di molti nostri cittadini (Giovanni, Giacomo, Marco, Luca , Maria, Marta, Maddalena…), ai nomi delle nostre montagne (San Gottardo, San Giorgio, San Bernardino…), ai nomi dei nostri paesi (Sant’Antonino, Castel San Pietro, Riva San Vitale…), alla presenza di edifici e simboli sacri ovunque sul territorio, al nostro calendario che parte dalla nascita di Cristo o ancora ai nostri giorni festivi ufficiali (vacanze scolastiche comprese), che coincidono con le Festività cristiane (Ognissanti, Natale, Santo Stefano, Mercoledì delle Ceneri, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, San Giuseppe, Pentecoste, Ascensione, Corpus Domini, Digiuno federale, tutte le Domeniche).
I cattolici in Ticino sono 233'023, pari al 75.9% della popolazione (censimento 2000), mentre ben l’85% degli allievi di scuola elementare è iscritto al corso di religione cattolica, dato che si attesta ancora al 64% nella scuola media.
Non risulta poi corrispondere alla realtà l’affermazione dipartimentale, secondo cui le visite fuori orario scolastico sarebbero state concordate con la Curia.
Come emerge da un articolo di Mons. Grampa sul Giornale del Popolo dell’8 maggio 2008, un accordo in tal senso non è mai intervenuto.
Il Vescovo si è infatti limitato a dare la propria disponibilità a rendere visita alle scuole, accettando gli orari che venivano proposti, salvo quando questi erano impraticabili come nel caso di Tesserete.
Appare dunque quantomai inopportuno fare riferimento “in termini assolutistici” ad un accordo in realtà inesistente, nel tentativo di sostenere una tesi difficilmente difendibile.
Ragioni di opportunità vorrebbero invece che il Dipartimento non si facesse influenzare da una minoranza, esigua ma rumorosa, rimanendo aperto all’effettiva ricerca di soluzioni concordate, capaci di evitare inutili e anacronistiche contrapposizioni ideologiche, e in definitiva nell’interesse stesso della scuola e della collettività.
Così prevede fra l’altro l’art. 34 della già citata Convenzione fra Consiglio di Stato e Diocesi, la quale alla marginale “Rapporti di collaborazione” recita: ”Al di là di quanto previsto dalla presente convenzione le parti contraenti si impegnano a promuovere e mantenere reciproci contatti informativi e funzionali”.
E che una siffatta collaborazione con una componente della nostra società – di tale importanza da assumere personalità di diritto pubblico – sia compatibile con una scuola laica, ma non laicista, è riconosciuto, oltre che dalla giurisprudenza, dalla stessa Legge sulla scuola, laddove espressamente prevede di collaborare con altre istanze educative per promuovere lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e libertà.
Sorprende infine che una scuola pubblica, confrontata con una dilagante emergenza educativa, con una costante perdita di valori e con un disagio giovanile sempre più inquietante, non sappia far altro che vedere nella visita del Vescovo una potenziale minaccia per la sua laicità, anziché riconoscere la ricchezza di una collaborazione con questa importante componente della nostra società, proprio per il messaggio di amore, di tolleranza e di difesa della dignità umana che essa diffonde.
Quella del Vescovo è quindi una presenza che porta valori positivi nella scuola. Non un nemico dello Stato, ma un amico di una società che ha bisogno di riscoprire valori comuni a tutte le persone di buona volontà.
In quest’ottica le visite vescovili, entro i limiti più sopra ricordati, appaiono non solo opportune, ma anche auspicabili.
Tutto ciò premesso,
richiamati i citati disposti legali e giurisprudenziali, nonché l’art. 142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
domando
1.Condivide il Consiglio di Stato la rigida e intollerante posizione del DECS che vorrebbe permettere in tutte le scuole pubbliche del Cantone le visite del Vescovo di Lugano unicamente fuori dall'orario scolastico?
2.Non ritiene il Consiglio di Stato che le attuali norme, correttamente e ragionevolmente interpretate, siano sufficienti per permettere al Vescovo, a titolo straordinario, di rendere visita alle scuole pubbliche in orario di lezione, senza necessità di provocare una modifica legislativa?
3.Non ritiene il Consiglio di Stato opportuno ricercare una soluzione concordata con l’Autorità ecclesiastica per organizzare le visite alle sedi scolastiche in occasione delle visite pastorali, eventualmente nell’ambito della vigente Convenzione sull’insegnamento religioso?
Luca Pagani e
Paolo Beltraminelli, Giovanni Jelmini, Fabio Bacchetta Cattori, Luca Beretta Piccoli, Armando Boneff, Ignazio Bonoli, Carlo Luigi Caimi, Luigi Canepa, Fiorenzo Dadò, Roland David, Raffaele De Rosa, Monica Duca Widmer, Giovanni Frapolli, Claudio Franscella, Filippo Gianoni, Gianni Guidicelli, Alex Pedrazzini, Yasar Ravi, Fabio Regazzi, Marco Rizza.
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Quale è la situazione delle persone autistiche nel nostro cantone ?
interrogazione di Alex Pedrazzini, deputato in Gran Consiglio
Interrogazione
di Alex Pedrazzini e cofirmatari
Quale è la situazione delle persone autistiche nel nostro cantone ?
Le conclusioni emerse da un recente congresso sull’autismo organizzato dall’Association Autisme Suisse Romande (Les personnes atteintes d’autisme: quelle vie pour le familles ?), congresso nel corso del quale sono stati presentati anche i risultati di uno studio finanziato dal Fondo nazionale di ricerca, non possono lasciare indifferenti.
Riassumiamo molto schematicamente come viene dipinta l’inquietante situazione nella Svizzera francese, definita dalla Presidente di Autisme Suisse Romande come “degna del XIX° secolo” :
1/ la diagnosi relativa a casi di autismo è tardiva ed imprecisa e la terminologia utilizzata inappropriata.
2/ l’autismo non è riconosciuto come handicap specifico e perciò nessun programma di vera presa a carico è realizzato. Ognuno opera come meglio crede ed un’azione coordinata tra i vari operatori rimane chimera.
3/ la presa a carico precoce non è riconosciuta e quindi non v’è nessun rimborso finanziario per chi intende porla in atto.
4/ si registra una notevole carenza di strutture adeguate al trattamento dell’autismo ed in oltre non v’è continuità nella presa a carico.
5/ analogamente le strutture per gli adulti sono spesso inadatte il che costringe i genitori di figli autistici a continuare a prendersene cura anche in età avanzata
6/ la formazione professionale di chi è chiamato ad occuparsi di soggetti autistici è largamente carente se non addirittura inesistente
7/ si registra per terminare un’importante scarsità di strutture per l’accoglienza temporanea (tempo libero ad esempio)
E nel nostro Cantone? Vi sono problemi analoghi? La domanda è lecita. Anche se così fosse è evidente come non si possa richiedere alle autorità cantonali di risolvere con un colpo di bacchetta magica i problemi segnalati anche perché alcuni di essi esulano dalla loro competenze istituzionali. Altrettanto evidente però è che non si potrebbe restar passivi di fronte alle questioni sollevate e fare “come se niente fosse”
Per questa ragione ci pare opportuno che il Governo proceda ad una verifica sulla base della quale rispondere al presente atto parlamentare e compiere in seguito, se ciò si rivelasse necessario, passi che vadano nella giusta direzione.
Con stima
Alex Pedrazzini
Pelin Kandemir Bordoli
Moreno Colombo
Enrico Corti
Norman Gobbi
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Sassi contro la Polizia? Non è tollerabile!
Interrogazione presentata da Raffaele De Rosa e cofirmatari
Sassi contro la Polizia: non è tollerabile!
INTERROGAZIONE
presentata da Raffaele De Rosa e cofirmatari
E’ notizia di ieri che una festa tenutasi a Lugano (si parla di oltre 700 partecipanti) è degenerata al punto tale da finire in “sassate” contro la Polizia e i suoi mezzi.
Si tratta di un ennesimo gratuito attacco alle Istituzioni, rappresentate nel caso specifico dalla Polizia, che non può essere tollerato dalle Autorità e per il quale gli organizzatori devono essere resi responsabili.
Un fatto grave e increscioso, soprattutto se si considera che, dalle prime informazioni riportate dai media, i frequentatori erano giovani e molto probabilmente minorenni.
Alla luce di quanto esposto, chiedo al Consiglio di Stato:
Corrisponde al vero quanto riportato in questi giorni dai media e, in caso affermativo, qual è la reale portata di questo attacco alle Istituzioni?
Chi erano gli organizzatori della manifestazione e secondo quali criteri è stata concessa agli organizzatori l’autorizzazione per svolgere l’evento?
Il dispositivo di sicurezza predisposto dagli organizzatori era sufficiente e proporzionato all’evento, rispettivamente vi sono delle responsabilità?
Sono stati identificati gli autori? Si tratta di persone già note alle Autorità giudiziarie?
Chi risponderà per i danni provocati allo Stato?
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